La responsabilità da omessa custodia di animale domestico affidato a terzi.
A cura di: Avv. Romolo Fondi – https://www.studiolegalefondi.it/
La responsabilità da omessa custodia di animale domestico affidato a terzi. Altro argomento di frequente attenzione presso il Foro locale di Civitavec- chia, nella quasi totalità dei casi riferibile ad esemplari di razza canina, è quello della responsabilità per i danni conseguenti all’omessa custodia, qua- lora da tale condotta omissiva derivi un danno alla salute od integrità di terze persone.
E’ di tutta evidenza come nel caso in cui il proprio cane aggredisca un terzo, il proprietario sia tenuto a rispondere sia civilmente che penalmente del dan- no arrecato; più complessa è l’ipotesi in cui il danno sia causato da animale affidato in custodia temporaneamente a soggetto diverso dal proprietario, il quale in tal caso potrebbe esser chiamato a rispondere del fatto commesso da animale altrui.
Sotto il profilo della responsabilità penale, il punto di partenza da cui prende- re le mosse è quello di individuare il soggetto titolare della posizione di ga- ranzia, ovvero colui a cui spetta l’obbligo di controllare e di custodire l’ani- male, adottando ogni cautela per evitare e prevenire possibili aggressioni a terzi. In questo senso, una particolare ipotesi si verifica nel caso in cui il pro- prietario dell’animale abbia incaricato della custodia un altro soggetto.
In siffatta ipotesi, la domanda da porsi è se il soggetto incaricato assuma a sua volta una posizione di garanzia oppure il proprietario conservi in ogni caso la posizione di garanzia originaria. Non è affatto infrequente che chia- mato a rispondere (penalmente ed in alternativa od in aggiunta anche civil- mente) nel caso di eventi dannosi o pericolosi cagionati dall’animale, sia un soggetto terzo diverso dal padrone dell’animale, nel qual caso sarà necessa- rio stabilire a quali condizioni il terzo risponda del fatto.
Per risolvere questo interrogativo, si deve far riferimento al costante inse- gnamento della Corte di Cassazione secondo cui, in tema di lesioni colpose, il detentore di un cane è titolare di una posizione di garanzia che gli impone l’obbligo di controllare e di custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi anche all’interno dell’abita- zione (Cass. Pen. n.42307/2017; cfr. anche Cass. Pen., Sez. IV, 16.12.1998, n. 599; Cass. Pen., Sez. IV, 2.7.2010, n. 34813; Cass. Pen., Sez. IV,16.12.2011, n. 18814), ma se il proprietario affidi la custodia dell’animale ad altra persona, la responsabilità di questi residua solo nel caso in cui lo stesso sia in concreto tuttora in grado di esercitare il potere di controllo (Sez. 4, n. 34765 del 03/04/2008, Rv. 240774) ovvero, in caso di affidamento tempora- neo, abbia delegato la custodia a persone non in grado, secondo un giudizio ex ante e in concreto, di adempiere adeguatamente al relativo onere.
Evidentemente diversa è l’ipotesi in cui l’affidamento a terzi dell’animale non sia transitorio e temporaneo: in questo caso, se si tratta di delega stabile e di assenza costante del proprietario, la circostanza che questi abbia comunque mantenuto effettivi poteri di vigilanza sull’animale affidato in custodia a terzi è sufficiente a fondare la responsabilità del proprietario; mentre se il proprie- tario non ha la minima concreta possibilità di occuparsi ed accudire l’anima- le, difetta il presupposto della posizione di garanzia, fondante la responsabi- lità penale a titolo omissivo e cioè che il titolare si trovi nella condizione di poter esercitare il controllo (o le funzioni di protezione) e gli altri obblighi di impedimento/intervento imposti dalla posizione.
Sulla scorta dei principi riportati, costantemente affermati dalla giurispruden- za di legittimità, è possibile affermare che in caso di lesioni personali cagio- nate a terzi, il reato omissivo (improprio) astrattamente configurabile risulta quello risultante dal combinato disposto degli articoli 590 c.p. e 40, co. 2, c.p., ed a rispondere in sede penale (ed eventualmente del risarcimento del danno alla parte offesa costituitasi parte civile) sarà chiamato il soggetto che ha assunto stabilmente, sia pure in via temporanea, la cura e la gestione del- l’animale, trasferendo così tale posizione di garanzia dal proprietario ad un soggetto astrattamente idoneo alla gestione, che di fatto l’ha validamente assunta in via secondaria.
In conclusione, si consiglia di prestare molta attenzione nel caso in cui si ac- cetti di custodire, anche per brevi periodi, un animale altrui, poiché in caso di danneggiamento a terzi si potrebbe venir chiamati a rispondere del fatto an- che se l’animale appartenga ad un’altra persona.