La separazione e il divorzio dei coniugi attraverso lo strumento della negoziazione assistita

A cura di: Avv. Romolo Fondi – https://www.studiolegalefondi.it/

La separazione e il divorzio dei coniugi può essere raggiunta attraverso lo strumento alternativo della negoziazione assistita, uno facoltà introdotta con la legge 162/2014 e che consiste in un accordo con il quale le parti risolvono una controversia senza rivolgersi al tribunale, attraverso l’assistenza di avvocati, evitando alle parti lunghi processi e costi elevati.

Attraverso la negoziazione assistita il legislatore ha inteso rendere meno pesante il carico di lavoro dei tribunali, prevedendo una serie di casi nei quali le parti devono utilizzare lo strumento della negoziazione assistita prima di rivolgersi al tribunale e iniziare un processo davanti al giudice. 

In generale la negoziazione assistita è preceduta da un accordo tra le parti con il quale s’impegnano a utilizzare questo strumento dandosi un termine di tempo minimo e uno massimo entro i quali concludere l’eventuale conciliazione. L’accordo è chiamato convenzione di negoziazione assistita e per essere valido richiede alcuni requisiti essenziali che sono : 

  1. La forma scritta e l’assistenza di uno o più avvocati che certifichino l’autenticità delle firme apposte all’accordo;
  2. Avere ad oggetto solo diritti disponibili, in quanto l’accordo non può essere relativo ai cosiddetti diritti indisponibili né alla materia del diritto del lavoro, 
  3. il termine per la conclusione della procedura non può essere inferiore a un mese e superiore a tre mesi, con possibilità di proroga di trenta giorni. L’intera procedura può avere una durata minima di un mese e una massima di quattro mesi.

La negoziazione assista nei casi si separazione e divorzio 

Anche nei casi di separazione e divorzio è possibile ricorrete alla negoziazione assistita; i tempi ed i costi sono più ragionevoli e si evita ai coniugi lo stress di presentarsi in tribunale, davanti a un giudice. I coniugi possono ottenere la separazione o il divorzio rivolgendosi ad un avvocato dinanzi al quale firmare l’accordo raggiunto. Il legale eseguirà la fase del controllo da parte della procura e l’annotazione da parte dell’ufficiale di stato civile. La negoziazione assistita può essere utilizzata per la separazione o divorzio senza limiti, ma a condizione che sussistano due requisiti essenziali : 

  1. I coniugi devono raggiungere un accordo, altrimenti lo strumento della negoziazione non si potrà utilizzare. 
  2. Le parti devono essere unite in matrimonio, in quanto se unicamente conviventi ed in presenza di uno o più figli in comune non potranno utilizzare la negoziazione assistita. A parte queste limitazioni, lo strumento della negoziazione può essere utilizzato in diverse ipotesi. 

Ad esempio: Separazione consensuale, divorzio consensuale a seguito di separazione personale, modifica delle condizioni di separazione o divorzio, coniugi senza figli, coniugi con figli di minore età, coniugi con figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, coniugi con figli maggiorenni autonomi, coniugi con figli maggiorenni incapaci o con handicap grave. 

La negoziazione assistita, a differenza della separazione o divorzio davanti al sindaco, può essere utilizzata anche in presenza di figli minori o maggiorenni non ancora autosufficienti. 

I documenti necessari

Per procedere alla separazione o alla modifica delle condizioni di separazione attraverso il ricorso alla negoziazione assistita, è necessario produrre il documento d’identità di entrambi i coniugi e codice fiscale, il certificato di residenza di entrambi i coniugi, il certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi, e la dichiarazione dei redditi presentata nelle tre annualità precedenti a quelle nelle quali si attua la negoziazione assistita, oltre al certificato completo di matrimonio. Se si procede per ottenere il divorzio, sono richiesti il decreto di omologa della separazione o sentenza di separazione o accordo di negoziazione assistita avente in oggetto la separazione dei coniugi, l’estratto dell’atto di nascita di eventuali figli della coppia, il certificato di residenza degli eventuali figli della coppia, il certificato di stato di famiglia di eventuali figli dei coniugi. Le parti devono consegnare la documentazione al proprio legale, il quale deve allegare i documenti all’accordo di negoziazione assistita che sarà inviato alla procura della Repubblica e all’ufficiale di stato civile. 

Le modalità pratiche di svolgimento della negoziazione assistita 

Quando uno dei coniugi decide di intraprendere la procedura di separazione o divorzio, Il legale gli deve sottoporre la possibilità di utilizzare lo strumento della negoziazione assistita. Se la parte decide di utilizzare l’istituto, l’avvocato deve comunicare ( in genere a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno), all’altro coniuge, l’intenzione del suo cliente di procedere con la negoziazione. L’altro coniuge si rivolgerà al suo legale di fiducia e, se è d’accordo nel procedere con negoziazione assistita, i rispettivi avvocati procederanno alla redazione della cosiddetta convenzione. I coniugi devono firmare un accordo nel quale è specificato il termine entro il quale terminare la procedura, che non può essere inferiore a un mese e superiore a quattro mesi, e l’oggetto, vale a dire, separazione, divorzio o modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

Attualmente non è chiaro se sia possibile per le parti rivolgersi entrambe ad un unico legale per l’accesso alla procedura; in generale è sempre consigliabile rivolgersi a due avvocati (uno per parte) per evitare eventuali stalli derivanti nella firma dell’accordo di negoziazione assistita da parte di un legale. 

Una volta sottoscritto l’accordo ad opera delle parti e dei loro avvocati, questo viene sottoposto al controllo del procuratore della Repubblica, con una procedura differenziata a seconda che i coniugi abbiano figli minori non autonomi, o non ne abbiano. 

Dopo il nullaosta della procura, entro dieci giorni, gli avvocati devono trasmettere l’accordo all’ufficiale di stato civile del Comune nel quale il matrimonio era stato registrato.

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